Cronaca

Smart working e stato d’emergenza: cosa cambia dal 1° agosto

Con lo stato d’emergenza, per evitare contagi da Covid-19, il governo ha previsto la necessità di integrare una procedura semplificato per lo Smart working, per favorire il lavoro agile.

Dunque, stando a quanto previsto dalla legge n.81/2017, finito lo stato d’emergenza anche lo smart working senza accordo individuale può dirsi finito.

La fine dello stato di emergenza è prevista per la fine del mese di Luglio, a meno che non ci sia una proroga da parte del governo al 31 ottobre. In assenza di quest’ultima, il lavoro da casa senza obbligo di comunicazione da parte del datore di lavoro, potrebbe venir meno per la fine di questa settimana.

Ecco quali saranno i cambiamenti a partire dal 1° agosto, se lo stato di emergenza non venisse prorogato

Il Ministero del Lavoro, proprio qualche giorno fa, ha pubblicato delle FAQ relative allo smart working in riferimento all’art. 90 del Decreto Rilancio convertito in legge n.77/2020, la quale prevede che per i genitori con almeno un figlio al di sotto dei 14 anni, sussiste il mantenimento dello stato di lavoro agile fino a quando non termina lo stato d’emergenza.

Secondo il suddetto articolo, lo Smart working può essere attivato con procedura semplificato entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

Dal 1° agosto, le modalità del lavoro agile devono avvenire sempre tramite una comunicazione ed una stipula di accordo.

Specifica in una seconda FAQ il ministero del Lavoro come queste debbano avvenire dal 1° agosto:

“Oltre la data del 31 luglio 2020, la comunicazione di cui all’articolo 23, comma 1 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, sarà effettuata con i modelli predisposti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Modello per effettuare la comunicazione – Template per comunicare l’elenco dei lavoratori coinvolti) e l’accordo è detenuto dal datore di lavoro che dovrà esibirlo al Ministero, all’Inail e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro per attività istituzionali di monitoraggio e vigilanza.”

L’articolo 23 comma 1 della legge n.81/2017 stabilisce:

“L’accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile e le sue modificazioni sono oggetto delle comunicazioni di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.”

Il decreto del 1996 fa riferimento alle comunicazioni al centro per l’impiego.

La comunicazione deve essere effettuata secondo i modelli indicati dal ministero nella sua risposta:

Questa deve essere trasmessa insieme all’accordo individuale per lo smart working agli organi di competenza dal 1° agosto o comunque dopo la fine dello stato di emergenza se prorogato.